Semplificazione delle procedure di visita e prova dei veicoli

Accreditamenti in motorizzazione a partire dal 22.2.2021

Il Decreto contiene le norme di attuazione previste dall’articolo 78 del Codice della Strada come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g, del DL “Semplificazioni” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, individuando le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, per le quali non è prevista la visita e prova presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Da oggi non è più obbligatorio collaudare nelle sedi della Motorizzazione Civile l’installazione dei ganci traino, la sostituzione dei serbatoi Gpl, il montaggio dei doppi comandi sui veicoli per le esercitazioni di guida e di alcuni adattamenti per i conducenti disabili (pomello al volante, centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno, spostamento delle leve dei comandi, specchio retrovisore grandangolare interno e specchio retrovisore aggiuntivo esterno).

In vigore da oggi.

Lo specifico decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato sabato scorso sulla Gazzetta Ufficiale e, appunto, è in vigore da oggi. In pratica, nelle situazioni sopra indicate, pur essendo confermato l’aggiornamento della carta di circolazione, basterà una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte di una delle officine accreditate dal ministero dei Trasporti, quindi senza la formale “visita e prova” alla Motorizzazione.

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